Opere d'arte false: Posso avere un risarcimento?
La circolazione di opere falsificate non è solo un problema di mercato, è una vera e propria piaga. Nella mia pratica professionale ho esaminato innumerevoli opere attribuite ad artisti importanti sia antichi (quali ad esempio Guercino, Guido Reni, Caravaggio, Massimo Stanzione) sia contemporanei (ad esempio De Pisis, Mirò, Modigliani, -Schifano, una quantità davvero raccapricciante) alcuni falsi erano finemente studiati, altri erano evidenti “croste”.
Spesso mi chiedono: come può un collezionista tutelarsi in un ambiente così insidioso? Ecco i miei tre consigli fondamentali per un acquisto consapevole:
Non abbiate fretta di correre verso Fondazioni e Archivi. I costi dell'iter di autenticazione sono elevati e il rischio è di spendere ingenti somme per trovarsi tra le mani un’opera rifiutata, ovvero invendibile, è molto alto. Il primo passo è sempre una consulenza tecnica che valuti la fattibilità dell'autenticazione prima di procedere con gli enti preposti.
Nel mercato dell’arte, le opere di valore hanno quotazioni di mercato chiare e consolidate. Quando un'opportunità sembra “troppo bella per essere vera”, quasi sempre non lo è. In questi casi, la prudenza non è mai troppa: richiedete una consulenza professionale prima di finalizzare l’acquisto.
Risulta davvero rischioso acquistare un’opera priva di un corredo documentale solido: perizie, expertise e certificati di autenticità devono far parte del "patrimonio" del quadro.
Se pensate che sia troppo tardi, non scoraggiatevi. Esistono precedenti significativi. È il caso di un collezionista che, acquistando in un’asta televisiva un “Vaso di fiori sul tavolo” (olio su cartone) attribuito a Filippo de Pisis, ha scoperto purtroppo la falsità dell'opera.
Il giudice ha dato ragione all'acquirente, ordinando la risoluzione del contratto e imponendo all’asta di restituire l'intero valore del quadro, oltre alla rivalutazione monetaria e al rimborso di oltre 5.000 euro per spese di giudizio e onorari professionali.
Sebbene la casistica sia vasta e ogni situazione richieda una valutazione personalizzata, casi come questo dimostrano che esistono spiragli di luce anche nelle situazioni più complesse. La tutela legale, unita a un’analisi tecnica rigorosa, è l’arma più potente a disposizione del collezionista.
L’eredità di Enrico Baj ha segnato un passo importante in materia di diritto ereditario.
Preciso che Baj fu protagonista delle avanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta accanto a Fontana, Jorn, Manzoni, Klein, inoltre, ebbe intensi scambi con Max Ernst, Marcel Duchamp, E. L. T. Mesens, e altri artisti del gruppo CoBra.
L’artista visse e si ispirò al Nouveau Réalisme, al Surrealismo e la Patafisica. Nel 1951 Baj con Dangelo e Dova fonda a Milano il "Movimento Nucleare". Dopo tre anni, nel 1954, in opposizione alla sistematica ripetitività del formalismo stilistico, diede vita con Asgern Jorn al "Mouvement International pour une Bauhaus Imaginiste”, il cui impegno muoveva contro la forzata razionalizzazione e geometrizzazione dell'arte.
L’arte del nostro artista è l’esplorazione dello smembramento delle forma per esprimere la deflagazione della materia dell’immagine ed è proprio per questa continua ricerca che alcuni critici lo collocano nell’ ”olimpo” dei grandi artisti del Novecento. Ciò detto ritorniamo al fatto: Baj si spegne nel 2003.
Alla morte il suo appartamento con diverse opere passano ad una nipote. Inizia qui la lunga querelle poiché alcuni quadri erano stati regalati da Baj ad una zia, in seguito alla sua morte e a quella del marito, i quadri erano tornati all’artista. Così l’erede di questi zii deceduti ne aveva chiesto la restituzione alla nipote del de cuius.
Le parti non essendo giunte ad un accordo procedevano per vie legali, così fino a sentenza.In questa sentenza viene esaminata la problematica relativa al significato da attribuire all'espressione, oggetto di una eredità, che attribuisce ad un erede l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti".
La Corte d'Appello di Milano ha accolto una nozione di "beni mobili" che possiamo definire "parziale", ritenendo in particolare che i quadri sarebbero "arredi", come tali non compresi nella definizione di "mobili” oggetto dell’ eredità. La motivazione della Corte suprema chiarisce che: “Con il primo motivo di ricorso la ***** lamenta violazione dell'art. 812 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte ambrosiana abbia escluso che il testamento ***** costituisca valido titolo di acquisto dei quadri (opere d'arte). La corte è pervenuta a tale affermazione, sebbene il testamento destini alla ***** l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti", assumendo che le opere d'arte ***** sarebbero "arredi", come tali non compresi tra i "mobili" oggetto del lascito. Per sostenere questa interpretazione, la Corte trae spunto da due elementi: a) il fatto che dai mobili sia stata esclusa, in quanto destinata ad altro nipote, la libreria del corridoio; B) l'esistenza di una lettera del pittore, datata 6 settembre 1983, nella quale questi faceva riferimento ai quadri regalati dalla mamma alla zia *****, che la propria sorella ***** stava "ritirando a nome della mamma".
Secondo l’articolo 812 del codice civile: “. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).”
Per l’art. 812 c.c. il concetto di beni mobili è onnicomprensivo e nella questione in esame nell’espressione “mobili” riferita ai beni che corredano un'abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere.
La diversa ipotesi affacciata dalla Corte territoriale è quindi smentita sia dal testo normativo, sia dal senso proprio delle parole usate. A tal punto la citata circostanza che una libreria sia stata donata a un altro parente non rileva.In conclusione: non è possibile, ove si parli di beni mobili, quando questi siano trasmessi per eredità, escluderne taluni ove non vi sia un'indicazione in tal senso del de cuius e nulla rileva il fatto che si tratti di beni di rilevante valore .(Cassazione n.19823/09).
Sottolineo che Enrico Baj è stato un pittore, scultore, incisore di raffinata cultura, riconosciuto dalla critica e dal “mercato”, ma ciò in sede giuridica non poteva essere considerato o almeno così è stato.